Soggetti obbligati alla presentazione del Modello autonomo
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA, in linea generale, tutti i contribuenti IVA, cioè i soggetti titolari di numero di partita IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili (V. art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998).Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA occorre distinguere tra:
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soggetti obbligati alla presentazione del Modello autonomo IVA 2010, e |
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soggetti obbligati alla presentazione del Modello unificato UNICO 2010. |
Quadro di sintesi: modello “autonomo” e soggetti obbligati
Soggetti obbligati alla presentazione del Modello autonomo IVA 2010 |
A) Società di capitali ed enti soggetti a IRES, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, e società di persone o altri soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2009.B) Società controllanti e controllate che hanno partecipato alla liquidazione “di gruppo”, anche per un periodo inferiore all’anno.C) Soggetti (ad esempio: società incorporante) che, a seguito di una operazione straordinaria o altra trasformazione sostanziale soggettiva, presentano nella propria dichiarazione il modulo relativo ad altro soggetto (ad esempio: società incorporata), che abbia partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione di gruppo.
D) Soggetti (ad esempio: società incorporante) che a seguito di una operazione straordinaria o altra trasformazione sostanziale soggettiva avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2009, presentano nella propria dichiarazione il modulo relativo ad altro soggetto (ad esempio: società incorporata), che si sia estinto a seguito dell’operazione (nell’esempio fatto: fusione per incorporazione).
E) Soggetti non residenti che si sono avvalsi di un rappresentante fiscale in Italia.
F) Soggetti non residenti che si sono identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972.
G) Curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa.
H) Venditori “porta a porta” e altri particolari soggetti. |
Soggetti che hanno la facoltà di presentare il Modello autonomo IVA 2010 |
I) Soggetti la cui dichiarazione annuale evidenzia un credito che gli stessi intendono:utilizzare in compensazione;chiedere a rimborso. |
Il Modello autonomo costituisce l'”eccezione”
L’obbligo di compilare la dichiarazione IVA sul Modello “autonomo” costituisce un’eccezione, rispetto al Modello unificato e, come tale, è limitato ai seguenti soggetti:
A) Soggetti obbligati in relazione al periodo d’imposta:
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società di capitali e altri enti soggetti ad IRES, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, e |
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società di persone, o altri soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2009. |
B) Società controllanti e controllate che si sono avvalse della cosiddetta “liquidazione IVA di gruppo” di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972
Tali società, che beneficiano di una forma speciale di compensazione dei debiti e crediti IVA nell’ambito del gruppo, non possono accedere all’ulteriore beneficio della compensazione cosiddetta “orizzontale” dei crediti IVA con i debiti per altri tributi, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Questo beneficio era già stato negato fin dall’anno 1999 con provvedimento amministrativo, ed é attualmente escluso normativamente dal quarto periodo dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, inserito con il D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
Ne consegue che gli enti e le società che per l’anno 2009 hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, anche se per un periodo inferiore all’anno, devono presentare in via autonoma la dichiarazione annuale IVA entro il 30 settembre 2010 e non devono comprendere la dichiarazione IVA in quella unificata (nel caso in cui siano tenuti alla presentazione dell’UNICO per le altre dichiarazioni).
La C.M. n. 57/E del 5 marzo 1999, par. 1.1 aveva già precisato che la dichiarazione deve essere autonomamente presentata anche nel caso in cui la società sia uscita dal gruppo nel corso dell’anno. Il termine del 30 settembre 2010 resta fermo sia nell’ipotesi di trasmissione telematica tramite un intermediario abilitato o una società del gruppo incaricata, sia nell’ipotesi di presentazione diretta in via telematica, da parte della controllante senza avvalersi né di un intermediario, né di una società del gruppo. Entro lo stesso termine deve essere presentato al competente agente della riscossione [Le funzioni della riscossione sono attribuite all’Agenzia delle Entrate che le esercita tramite la Equitalia S.p.a. (già Riscossione S.p.a.), il cui capitale è detenuto per il 51 % dall’Agenzia delle Entrate e per il 49 % dall’INPS. A decorrere dal 1° ottobre 2006 i riferimenti contenuti in norme vigenti al previgente sistema di affidamento ai concessionari si intendono riferiti alla Equitalia S.p.a. (D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 3] il Modello riepilogativo della liquidazione delle singole società partecipanti al gruppo (Modello IVA 26 LP/ 2010) e un esemplare del prospetto riepilogativo, sottoscritto in originale, redatti esclusivamente su Modelli cartacei; la precisazione era stata fornita, già in passato, dal Ministero delle Finanze con C.M. n. 68/ E del 3 marzo 1999, par. 1.1.
Anche le garanzie previste dall’art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979 devono essere presentate unitamente al Modello IVA 26 LP/2010 entro lo stesso termine (C.M. n. 92/E del 26 aprile 1999, par. 1.4).
C) Soggetti (ad esempio: società incorporante) che, a seguito di una operazione straordinaria o altra trasformazione sostanziale soggettiva, presentano nella propria dichiarazione il modulo relativo ad altro soggetto (ad esempio: società incorporata), che abbia partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione di gruppo.
Si tratta dei vari casi di trasformazioni sostanziali soggettive (V. oltre, “Presentazione della dichiarazione annuale – Casi particolari con utilizzo di più moduli”), nei quali la sola società “dante causa” (nell’esempio fatto: la società incorporata) ha partecipato durante l’anno 2009 alla procedura di liquidazione “di gruppo”, mentre la società “avente causa” (nell’esempio fatto: la società incorporante), non ha partecipato (per scelta o perché, ad esempio, non possedeva i requisiti necessari per la partecipazione).
D) Soggetti (ad esempio: società incorporante) che a seguito di una operazione straordinaria o altra trasformazione sostanziale soggettiva avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2009, presentano nella propria dichiarazione il modulo relativo ad altro soggetto (ad esempio: società incorporata), che si sia estinto a seguito dell’operazione medesima (nell’esempio fatto: fusione per incorporazione).
Si tratta dei vari casi di trasformazioni sostanziali soggettive (V. oltre, “Presentazione della dichiarazione annuale – Casi particolari con utilizzo di più moduli”), nei quali si siano verificate due condizioni:
a) la trasformazione è avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2009;
b) la sola società “dante causa” si è estinta a seguito di tale trasformazione.
E) Soggetti non residenti che si sono avvalsi di un rappresentante fiscale in Italia (V. C.M. n. 57/E del 5 marzo 1999, par. 1.5).
I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti in Italia sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA per conto dei loro rappresentati, entro il 30 settembre 2010 in via telematica.
Già in passato, il Ministero delle Finanze aveva precisato che tale dichiarazione deve essere presentata separatamente dalle dichiarazioni che il rappresentante fiscale è tenuto eventualmente a presentare in relazione alla propria posizione fiscale. (C.M. n. 57/E del 5 marzo 1999, par. 1.5).
F) Soggetti non residenti che si sono identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972.
L’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 giugno 2002 n. 191 in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva comunitaria 2000/65/CE, del 17 ottobre 2000), consente ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato di assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA, a condizione che venga inviata un’apposita dichiarazione (su Modello ANR/3) all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara), prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
La registrazione diretta è tuttavia incompatibile con l’istituto della rappresentanza fiscale; per gli adempimenti da effettuare in relazione alle varie ipotesi possibili, V. oltre, “Presentazione della dichiarazione annuale: casi particolari per determinate situazioni soggettive – E) Soggetti non residenti”.
L’identificazione diretta in Italia del soggetto comunitario non residente, non implica che tutte le operazioni da questi effettuate in Italia debbano essere effettuate con il numero di partita IVA ottenuto in Italia, ben potendo questi effettuare alcune operazioni in Italia valendosi del numero di partita IVA comunitario che gli è stato attribuito dal proprio Stato membro (Ris. Ag. E. n. 444/E del 19 novembre 2008).
Presenza di una stabile organizzazione in Italia
Nella prima parte dell’anno 2009, fino al 25 giugno 2009, la presenza di una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente era compatibile con l’istituto della rappresentanza fiscale o della registrazione diretta (precedente versione dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 nel testo come era stato modificato con il D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191, emanato in attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/65/CE,).
Verificandosi nel corso dell’anno 2009 tale situazione, il soggetto non residente ha avuto l’obbligo di chiudere la posizione di questa seconda partita IVA e la dichiarazione annuale deve essere presentata in ogni caso dalla stabile organizzazione mediante utilizzo di un Frontespizio e di due moduli.
G) Curatori fallimentari, (V. C.M. n. 68/E del 3 marzo 1999, par. 1.5), e commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (V. oltre, “Presentazione della dichiarazione annuale: casi particolari per determinate situazioni soggettive – C) Fallimento”).
Considerate le peculiarità delle disposizioni concernenti le procedure concorsuali, per le dichiarazioni presentate dal curatore per conto del soggetto fallito non si procede all’unificazione delle stesse (la precisazione era stata fornita, già in passato, dal Ministero delle Finanze con la C.M. n. 68/E del 3 marzo 1999, 1).
Le dichiarazioni devono, quindi, essere presentate autonomamente, nei termini stabiliti dalla legge per le singole dichiarazioni: la dichiarazione annuale IVA deve, pertanto, essere presentata entro il 30 settembre 2010, mediante invio telematico.
Le dichiarazioni possono essere presentate dal curatore ad un intermediario abilitato alla successiva trasmissione telematica, ovvero, qualora il curatore medesimo sia in possesso dei requisiti per richiedere l’abilitazione alla trasmissione, ha comunque la facoltà di trasmettere egli stesso in via telematica la dichiarazione annuale IVA entro il 30 settembre 2010. La dichiarazione deve essere presentata per ogni periodo d’imposta, fino alla chiusura della procedura concorsuale; il Modello IVA 2010 deve quindi essere utilizzato sia per le procedure aperte prima dell’anno 2009 ma che in tale anno erano ancora in corso, sia per le procedure aperte o concluse nel medesimo anno 2009.
H) Venditori “porta a porta” e altri soggetti per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dei redditi, e che non sono sostituti d’imposta.
Per questi contribuenti che effettuano operazioni che non sono soggette alle imposte sui redditi e sono pertanto esonerati dall’obbligo di presentare la relativa dichiarazione, la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma costituisce quindi una evidente necessità operativa.
Soggetti che hanno la facoltà di presentare il Modello unificato
I) Soggetti la cui dichiarazione annuale evidenzi un credito che gli stessi intendano:
a) utilizzare in compensazione;
b) chiedere a rimborso.
Al fine di contrastare gli abusi, l’art. 10 del D.L. n. 78/2009 (che ha modificato in tal senso l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), ha stabilito che la compensazione del credito IVA (annuale o infrannuale) per importi superiori a 10.000 euro l’anno, può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
In tale evenienza è stato consentito al contribuente (modificando in tal senso l’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998), di “svincolare” la dichiarazione IVA dal Modello UNICO, e presentarla così in forma autonoma fin dal 1° febbraio, onde poter effettuare la compensazione del credito IVA già con la liquidazione del 16 marzo ovvero, ricorrendone i presupposti, di richiederne il rimborso.
Soggetti obbligati alla presentazione del Modello unificato
Il Modello unificato – UNICO 2010 – è relativo alle imposte sui redditi e all’IVA.
Nel Modello non è più consentito includere, come invece avveniva in passato, la dichiarazione relativa agli obblighi del sostituto d’imposta e la dichiarazione relativa all’IRAP; il contribuente deve quindi presentare separatamente queste dichiarazioni, se dovute (art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998).
Il Modello unificato costituisce la “regola”
L’obbligo di presentare la dichiarazione IVA sul Modello “unificato” costituisce la regola; esso riguarda infatti i contribuenti che (art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998):
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hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; |
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sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA. |
Il Modello UNICO 2010 è quindi relativo alla generalità dei contribuenti, con la sola eccezione dei soggetti che sono stati sopra indicati nel paragrafo che precede e che sono tenuti, invece, a presentare la dichiarazione IVA in via “autonoma”.
Quadro RX alternativo al Quadro VX
I Quadri del Modello UNICO 2010 relativi all’IVA saranno identici ai corrispondenti Quadri del Modello IVA 2010 in versione autonoma, ad eccezione del Quadro VX, sostituito dal Quadro RX.
Soggetti esonerati
L’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA riguarda, in via generale, tutti i soggetti passivi d’imposta, titolari di numero di partita IVA.
Sono invece esonerati dall’obbligo i seguenti soggetti (V. art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998):
a) Contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;
b) Contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 ed abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;
c) Contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) Contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative (V. oltre, Tavola esplicativa).
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