Un articolo sul nuovo Cud 2011. Lo scritto comprende tutte le novità. A firma di Saverio Cinieri, Pmi Microsoft – Ipsoa Editore – I diritti sono riservati.
CUD 2011 tra conferme e novità.
E’ stato pubblicato, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il modello CUD 2011 relativo al periodo d’imposta 2010. La certificazione va consegnata al lavoratore entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità di consegna e contenuto
Il modello va consegnato al contribuente, generalmente, in formato cartaceo anche se è possibile la sua trasmissione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità dello stesso e di poterlo materializzare per i successivi adempimenti. (in tal caso, il sostituto d’imposta deve accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione). Il CUD deve essere utilizzato per certificare: Novità del CUD 2011 Da una prima lettura del modello e delle istruzioni di compilazione è possibile cogliere le principali novità di quest’anno, della parte B, dedicata ai Dati fiscali, che vengono di seguito evidenziate. Docenti e ricercatori che rientrano in Italia Nel caso di docenti e ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che, dal 29 novembre 2008 o in uno dei 5 anni solari successivi, vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, è soggetto ad IRPEF solo il 10% dei redditi corrisposti (agevolazione prevista dal D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009). Pertanto, così come previsto anche nel modello dello scorso anno, nel punto 1 del CUD va indicato il 10% del reddito percepito. Però – e ciò costituisce una novità rispetto al passato – nel modello di quest’anno occorre indicare, nelle annotazioni, con il codice BC, l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (e quindi, il 90% dell’ammontare erogato). Imposta sostitutiva stock option Per attenuare gli effetti economici potenzialmente discorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, è stato previsto che sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una addizionale del 10% (art. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Pertanto, il CUD 2011 tiene conto di questa novità. Infatti, in presenza di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, nelle annotazioni va indicato, con il codice BL: Acconto addizionale comunale sospeso per eventi eccezionali Tale modifica è solamente formale. Infatti, tra le annotazioni al punto 18, è stato inserito un nuovo codice (BS) da utilizzare per indicare l’importo dell’acconto dell’addizionale comunale certificato nel CUD precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Tale informazione, lo scorso anno era indicata cumulativamente con l’addizionale regionale e il saldo dell’addizionale comunale mediante il codice BP. Ripresa adempimenti a seguito del terremoto dell’Aquila Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, nei punti 31, 32 e 33 vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria che separata), di addizionale regionale all’IRPEF e di addizionale comunale all’IRPEF relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto. A tale proposito, in merito alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, è previsto che detti versamenti, su richiesta del sostituito, possano essere effettuati dal datore di lavoro (circolare 13 agosto 2010 n. 44/E). Pertanto, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore di lavoro, quest’ultimo deve indicare nelle annotazioni: Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro Anche nel modello di quest’anno, trova spazio una sezione dedicata alla detassazione delle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, prevista dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2008). Si ricorda, infatti, l’agevolazione è stata oggetto di varie proroghe: Ci sono però alcune novità nel modello di quest’anno. Innanzitutto, nel punto 93 oltre ad essere indicata la quota della somma erogata per l’incremento della produttività del lavoro fino a 6.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie, vanno riportati: • l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità o maggiorazioni di turno (cfr. risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010); Detrazione comparto sicurezza Tra le tante conferme, rispetto al modello dello scorso anno, si segnala al punto 51 “Detrazione fruita comparto sicurezza”, l’indicazione della detrazione spettante per personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in base a quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (come modificato dall’art. 2, comma 156, legge 23 dicembre 2009, n. 191). A tale proposito, si ricorda la detrazione massima è passata a 149,50 euro rispetto ai precedenti 134 euro. A tale proposito, il D.P.C.M 23 aprile 2010 ha stabilito che qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda relativa alle retribuzioni accessorie, la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2010 e assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati di cui all’art. 17 TUIR. Pertanto, nel modello di quest’anno sono stati inseriti: • il punto 121, in cui va indicato l’ammontare del trattamento economico accessorio assoggettato a tassazione separata già ricompreso nel punto 120; |