Un interessante articolo a firma di C. Natali sulla videosorveglianza – Pmi Microsoft, Ipsoa editore – diritti riservati.
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Videosorveglianza, cosa cambia per il datore di lavoro ?
Le misure del Garante privacy.
Il nuovo provvedimento sulla videosorveglianza contiene prescrizioni impartite ai titolari del trattamento di dati personali, fra i quali i datori di lavoro, e le relative sanzioni per la mancata osservanza.
Con il nuovo provvedimento in materia di videosorveglianza, il Garante sollecita tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza, quindi inclusi quelli trattati con tale modalità nell’ambito dei rapporti di lavoro, ad attenersi a ben determinate prescrizioni indicate nel detto provvedimento, idonee a garantire l’efficace protezione dei dati coinvolti. In particolare, il Garante ha prescritto, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza – fra i quali proprio i datori di lavoro – di adottare al più presto e, comunque, entro e non oltre determinati e distinti termini decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento de quo nella Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 29 aprile scorso) più prescrizioni che di seguito elenchiamo.
Al contempo, si può osservare che il Garante della Privacy, in un’ottica integrata e di massima tutela possibile del diritto alla protezione dei dati personali, pur senza fornire al riguardo prescrizioni vincolanti, formula l’auspicio che anche nell’espletamento delle attività di cui all’art. 53 del Codice (ossia, in particolare, per il trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge), l’informativa, pur non obbligatoria, sia comunque resa in tutti i casi ciò non sia in concreto impedito da specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Il Garante, evidentemente al fine di garantire la massima trasparenza delle sue prescrizioni ed assicurare anche la certezza del diritto, si preoccupa anche di precisare – anche se non era necessario! – le molteplici e significative conseguenze della mancata osservanza del proprio provvedimento che nel caso dei dati dei lavoratori possono identificarsi nelle seguenti: a) l’inutilizzabilità dei dati personali dei lavoratori trattati in violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice);
Funzionario direttivo, Dipartimento comunicazioni e reti telematiche, Garante protezione dati personali. Si precisa che le dichiarazioni e opinioni espresse dall’autore nel presente breve contributo hanno natura personale e quindi non vincolante per gli enti di appartenenza del medesimo. |
Ma chi sa se qualcuno controllerà tutti questi datori di lavoro? L’unico vero modo resta sempre un impiegato informato!
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Perfettamente d’ accordo…….sulla carta va bene ma la realtà è un altra cosa.
Saluto.
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